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Il procedimento civile

LA CAUSA CIVILE
Nella prima parte di questa sezione illustrerò a grandi linee come si approccia lo Studio nel prendere in carico una vertenza. Nella seconda parte spiegherò altresì per sommi capi come si sviluppa il processo civile nel nostro Paese, a seguito delle riforme che si sono succedute negli anni

 

L'APPROCCIO DELLO STUDIO

 

1) PRIMA DI INIZIARE UNA CAUSA. L'ESAME OBIETTIVO DEL CASO
Partiamo dagli accorgimenti che adotto prima di intraprendere una causa giudiziale.
Anzitutto, nel colloquio iniziale, illustro al Cliente, in maniera assolutamente obiettiva e spassionata, il mio punto di vista.
È evidente che il Cliente è portato a ritenersi sempre, in tutto o prevalentemente, dalla parte della ragione. Viceversa non ci sarebbe un ipotetico contenzioso alle porte.
Se non che, attraverso l'esperienza maturata, il necessario distacco emotivo e in forza di precisi obblighi deontologici, ritengo doveroso anzitutto esporre francamente a chi ho di fronte (piaccia o meno) il mio punto di vista.
Dopodiché, se ritengo il Cliente dalla parte della ragione nulla quaestio, il fascicolo (fatto salvo quanto dirò al successivo paragrafo) può essere aperto.
Se, viceversa, ritengo che la controversia possa avere un esito incerto o, peggio, infausto, informo immediatamente la parte assistita delle criticità.
Quest'ultima deciderà a quel punto consapevolmente, se del caso sottoscrivendo apposita liberatoria (che altro non è se non un consenso informato) il da farsi e se procedere ugualmente assumendosi i rischi del caso.
La prima cautela - perché di questo si tratta - che applico alla Clientela dello Studio riguarda quindi l'analisi obiettiva del caso sottoposto al mio esame, per formulare sin dalle prime battute un giudizio prognostico relativamente al più probabile esito della causa che si intenderebbe intentare.
Rammentando che il patrocinante, com'è ovvio, può garantire il massimo impegno e la massima abnegazione nella trattazione del caso, ma non può (e non deve) mai garantire il risultato finale.
È bene ricordare che se viene sconsigliata, per mille ragioni, un'azione giudiziaria il legale sta già tutelando il proprio Cliente, evitandogli inutili costi ed effimere illusioni.
Per ulteriori approfondimenti circa la metodologia di lavoro dello scrivente Studio si veda anche la pagina "garanzie per il cliente"
 
2) PRIMA DI INIZIARE UNA CAUSA. SENTENZA FAVOREVOLE NON EQUIVALE A RIPARAZIONE DEL TORTO
Non è sufficiente vincere una causa per vedersi riconosciuti i propri diritti.
Occorre anche che la sentenza sia eseguita.
La parte soccombente può ottemperare spontaneamente ma può anche rifiutarsi di farlo (e quest'ultimo caso è tutt'altro che infrequente nella pratica).
In pochi sanno che esiste, per questa ragione, un ulteriore processo - detto esecutivo - con cui non si accertano torti e ragioni (su cui un Giudice si è già precedentemente pronunciato) ma si fa valere coattivamente il titolo esecutivo rimasto, in tutto o in parte, "lettera morta" (vale a dire la pronunzia favorevole non adempiuta).
Ai Clienti dello Studio, pertanto, dopo aver espresso il mio parere preventivo, suggerisco talvolta di verificare ex ante (e quindi prima di avviare la procedura) se la controparte è soggetto, come si dice in gergo, solvibile. Se cioè sarà in grado di ottemperare (spontaneamente o coattivamente) all'ipotetica sentenza di condanna che si dovesse raggiungere.
Attraverso l'ausilio di banche dati cartacee e telematiche di cui mi avvalgo nonché con la collaborazione di un'agenzia investigativa con cui è in essere da tempo una collaborazione, è possibile prevenire in larga parte il rischio di uscire vincitori da una causa ma senza poi poterla eseguire. In parole povere è possibile verificare se ne vale o meno la pena di aprire il contenzioso.
Ogni indagine, avendo un costo non ripetibile (cioè non addebitabile alla controparte) viene anticipata da un preventivo di spesa, e viene evasa in un termine di circa 10 giorni.
Le indagini telematiche avvengono viceversa in tempo reale, già in sede di colloquio.
Si veda ancora una volta la pagina "garanzie per il cliente"
 
3) PRIMA DI INIZIARE UNA CAUSA. LA TRATTATIVA STRAGIUDIZIALE, LA MEDIAZIONE E LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Sempre preliminarmente va detto che nella maggioranza dei casi può risultare saggio ed opportuno, prima di radicare un giudizio, tentare una definizione bonaria del contenzioso.
La soluzione stragiudiziale è ovviamente meno onerosa di un giudizio e molto più rapida, potendosi concludere in poche settimane o qualche mese.
Se l'iniziativa stragiudiziale non compromette i diritti del Cliente o non danneggia il così detto "effetto sorpresa" (essenziale in alcune vertenze, dove la controparte con mosse scorrette può pregiudicare le legittime pretese della parte assistita) è sempre consigliabile che venga adottata.
Da ultimo, non in ordine di importanza, ricordiamo che per alcune materie il Legislatore ha previsto l'obbligo - non già la mera facoltà - di intraprendere la procedura di mediazione o di negoziazione assistita prima di dar corso alla causa. Precisato che l'approccio sopra descritto è esclusivamente nell'interesse del Cliente, ed è massimamente importante per evitargli guai peggiori, descrivo di seguito lo sviluppo di una vera e propria causa civile, per far comprendere, a grandi linee, come si sviluppa e quali caratteristiche essenziali abbia.
 
 
IL PROCESSO CIVILE ORDINARIO
1) COME SI DEFINISCONO LE PARTI IN CAUSA?
Colui che promuove la causa è chiamato attore (o ricorrente) a seconda della procedura intrapresa.
Colui che viene citato in causa è viceversa chiamato convenuto (o resistente).
Le parti a loro volta citate come garanti, o corresponsabili o litisconsorti necessari si definiscono terzi chiamati in causa.
 
2) POSSO DIFENDERMI DA SOLO IN TRIBUNALE?
No. È obbligatoria l'assistenza del legale.
 
3) E SE NON NOMINO ALCUN AVVOCATO?
La parte regolarmente citata che non nomina un avvocato e non si costituisce viene dichiarata contumace per cui il processo proseguirà regolarmente e la sentenza sarà ugualmente eseguibile.
Colui che è citato in giudizio, a ragione o torto, deve necessariamente (e anche tempestivamente) rivolgersi al legale di sua fiducia.
La costituzione non tempestiva, infatti, produce come conseguenza una serie di preclusioni e decadenze.
 
4) QUANTE VOLTE DEBBO RECARMI OBBLIGATORIAMENTE IN TRIBUNALE?
Tendenzialmente (salvo i riti ‘speciali') una sola volta, per il tentativo di conciliazione.
La gestione del contenzioso, per il resto, viene affidata in toto al professionista e questo consente al Cliente di poter delegare tutte le incombenze del caso, risparmiando tempi e costi (permessi di lavoro, viaggi, etc).
 
5) HO DIRITTO DI PRESENZIARE ALLE UDIENZE SE LO DESIDERO?
Si, la parte ha sempre il diritto di presenziare (e spesso ciò accade nelle udienze più importanti, in particolare quelle in cui vengono sentiti i testimoni).
In tale caso, tuttavia, se non autorizzata dal Giudice, la parte non ha il potere di intervenire ed interferire con il regolare svolgimento dell'udienza stessa.
La presenza è viceversa necessaria quando occorre rendere l'interrogatorio.
Quest'ultimo può essere richiesto dalla controparte (e si parla in tal caso di interrogatorio formale) oppure disposto dal Giudice, eventualmente allo scopo di tentare la composizione della lite (in quest'ultimo caso si chiama interrogatorio libero).
 
6) DEVO RADICARE (O DIFENDERMI IN) UNA CAUSA IN UN'ALTRA CITTA'. COME FARE?
Ci sono due alternative.
Nominare un avvocato del Foro in questione, ove non si risiede ma sorge il processo, oppure nominare un avvocato del luogo di residenza il quale assumerà una sorta di "collaboratore" (tecnicamente domiciliatario) per l'espletamento di alcune attività in loco.
Dal momento che il processo civile è essenzialmente scritto non è affatto controproducente percorrere questa seconda via e anzi mi sento di poter affermare che è consigliabile nominare un legale del luogo di residenza, che possa lavorare a stretto contatto con il Cliente e riceverlo ogni qualvolta si rendesse necessario.
Sarà infatti il legale nominato - quello del luogo di residenza, come detto - il "regista" della causa, scrivendo materialmente gli atti e fornendo tutte le più opportune indicazioni al domiciliatario.
Per gli avvocati è oggi agevole, specie dopo l'introduzione del processo civile telematico, che consente di inoltrare al Tribunale i propri atti attraverso procedure on-line, gestire anche pratiche a distanza, spostandosi fisicamente per le sole incombenze particolarmente delicate (ad es. udienze di assunzione prove testimoniali). Ciò a maggior ragione in quanto larga parte delle udienze civili vengono celebrate da remoto, per iscritto o mediante collegamento audio-visivo.
Per le ragioni di cui sopra, e anche per maggiore comodità logistica del Cliente, si consiglia quindi la nomina di un legale nel luogo di residenza.
 
7) SONO IN PRECARIE CONDIZIONI ECONOMICHE. COME POSSO PAGARMI L'ASSISTENZA LEGALE?
La normativa sul gratuito patrocinio consente, in presenza di determinati requisiti reddituali e patrimoniali, periodicamente aggiornati dal Legislatore, di avere il legale pagato dalla collettività.
Solo gli avvocati iscritti nell'apposito elenco possono assumere suddetti incarichi.
L'Avv. Biagini non è più iscritto nell'elenco e non può quindi fornire tale servizio.
Per ulteriori informazioni si suggerisce di prendere contatti con l'ufficio gratuito patrocinio dell'Ordine degli Avvocati competente, per la compilazione dei moduli richiesti e la presentazione ufficiale della domanda.
 
8) COM'E' STRUTTURATO IL PROCESSO CIVILE?
Il processo civile ordinario è oggi così strutturato:
 

  • Fase introduttiva/istruttoria: l'attore, con la propria citazione a giudizio, espone le proprie ragioni, mette a disposizione e comunque richiede le proprie prove, formalizza le proprie domande. Il convenuto, una volta citato, ha diritto di replica, deve esporre le proprie ragioni e formalizzare le proprie istanze istruttorie, oltre che produrre a sua volta i documenti ritenuti utili ai fini del decidere. Fino al giorno della prima udienza, nella quale è previsto fra le altre cose il tentativo di conciliazione, sono poi concentrate una serie di attività tecniche appannaggio dei legali e del Giudice, per fare in modo che il quadro processuale venga del tutto chiarito anticipatamente alla celebrazione, per l'appunto, della prima udienza
  • Fase dell'assunzione delle ulteriori prove: è quella fase, solo eventuale, che si genera dopo la prima udienza qualora il Magistrato ritenga di dover approfondire alcune tematiche della causa. È quindi una fase, oramai, meramente eventuale, che non si genera più se le allegazioni iniziali delle parti sono sufficienti per arrivare alla decisione finale.
  • Fase decisoria: è quella che riassume tutta l'attività svolta precedentemente ed in cui i legali, formalizzano le proprie domande definitive e depositano le proprie difese finali (o discutono oralmente la causa). Sono previste ordinanze anticipatorie qualora i fatti vengano chiariti anzitempo e sia quindi possibile anticipare l'esito del giudizio, risultando palesi le rispettive ragioni

 
9) QUALI PROVE SONO AMMESSE?
Senza entrare in tecnicismi, a solo scopo illustrativo, nel processo civile sono ammesse:
 

  • prove documentali
  • prove testimoniali
  • interrogatorio della controparte
  • ordine di esibizione prove a terzi che ne siano in possesso
  • consulenze tecniche d'ufficio (così dette c.t.u., si veda punto 13)

 

Queste sono le principali prove del processo. Altre sono le riproduzioni video, fotografiche, le registrazioni, il giuramento, le ispezioni, la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione, etc.
 
10) E SE IL TESTIMONE NON VUOLE VENIRE A DEPORRE?
Deporre è un obbligo giuridico.
Il testimone è quindi obbligato a presenziare all'udienza fissata dal Giudice per la sua escussione e a dire la verità, esponendosi viceversa a sanzioni.
 
11) L'SMS E I MESSAGGI IN CHAT SONO PROVE?
Con lo sviluppo delle moderne tecnologie gli sms sono entrati prepotentemente nella vita di tutte le persone, così come i messaggi spediti in chat (ad esempio, ma non solo, whatsapp).
L'abitudine di dialogare telematicamente, ormai diffusissima, non può non trovare accesso in un processo. Gli accorgimenti per acquisire materialmente la prova sono tecnici e vengono illustrati di persona a colloquio
 
12) L'E-MAIL E' UNA PROVA?
Anzitutto bisogna distinguere fra posta elettronica certificata (PEC) e non.
La prima, ormai, può dirsi equiparata agli strumenti legali di comunicazione.
Quanto alla seconda nulla vieta di produrre una mail in giudizio e di farla valere come prova (sempre documentale).
Dal momento che la missiva elettronica semplice, per sua natura, non garantisce un assoluto grado di certezza circa la provenienza ed il contenuto (potendo essere, in linea teorica, compromessa nella sua autenticità dallo stesso destinatario) la controparte avrà il diritto di disconoscerne il contenuto.
In caso di disconoscimento seguirà eventuale giudizio ad hoc sull'autenticità del documento
 
13) CHE COS'E' LA C.T.U.?
C.t.u. è l'acronimo di consulenza tecnica d'ufficio.
Quando il Giudice, per formare il proprio convincimento, necessita del parere di un tecnico, nomina un consulente e formula al medesimo un quesito.
La c.t.u. non è tecnicamente una vera e propria prova, potendo il Giudice comunque disattenderla (motivatamente) e potendola disporre anche d'ufficio senza richiesta di parte; tuttavia è un fatto che spesse volte la stessa risulta decisiva ai fini del decidere.
In qualsiasi settore può risultare utile una c.t.u..
Può infatti accadere che le parti si trovino contrapposte per una differente valutazione non tanto dei fatti nella loro storicità ma del così detto rapporto causa-effetto per cui la consulenza tecnica può sviscerare la tematica e attribuire torti e ragioni attraverso la disamina del caso da parte di soggetto super partes, tenuto a giurare di adempiere fedelmente all'incarico.
 
14) CHI E' IL C.T.P.?
C.t.p. è l'acronimo di consulente tecnico di parte.
È il tecnico, quindi, nominato dalle parti che affianca il c.t.u. nel proprio lavoro, per garantire il rispetto del principio del contraddittorio anche in quella sede.
La nomina del c.t.p. non è obbligatoria.
 
15) E' VERO CHE CHI VINCE LA CAUSA RECUPERA TUTTE LE SPESE?
In linea di principio si. Infatti la parte uscita soccombente viene condannata dal Giudice a rifondere all'altra le spese sostenute nel giudizio.
Questa è solo la regola generale, tuttavia.
Il Giudice, infatti, può liquidare solo in parte le spese sostenute o non liquidarle affatto (nel primo caso si parla di compensazione parziale delle spese, nella seconda di compensazione tout court).
Oltre alla soccombenza, infatti, il Giudice deve tenere conto di svariati fattori, fra cui la condotta delle parti prima e durante il processo, l'immotivato rifiuto di aderire ad una conciliazione, la mancata ed ingiustificata presentazione dinanzi all'organismo di mediazione, la mancata risposta all'invito a concludere una negoziazione assistita, etc.
 
16) CHE COS'E' LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA?
Quando una parte agisce - o resiste - in Giudizio con mala fede o colpa grave può essere condannata al pagamento di una somma di denaro a titolo di danno non patrimoniale, per aver costretto la parte vittoriosa del processo a dover comunque sia sobbarcarsi oneri, tensioni e incombenze della difesa legale. La sanzione può anche essere irrogata a favore dello Stato, per avere abusato del sistema giustizia.
Per ulteriori approfondimenti si consulti l'articolo 96 del codice di procedura civile.
 
17) POSSO REVOCARE L'INCARICO AL MIO LEGALE?
Si, in qualunque momento.
 
18) CHE COS'E' IL PATTO DI QUOTA LITE?
È quell'accordo che possono stipulare avvocato e Cliente in forza del quale il compenso dovuto al Professionista è di fatto legato al risultato utile ottenuto dalla parte assistita.
Generalmente si calcola in termini percentuali.
Il vantaggio per il Cliente è quello di conoscere in anticipo gli esborsi cui sarà tenuto a far fronte in caso di successo e di contenere, entro termini forfetizzati, le spese in caso di insuccesso.

 

19) COSA SIGNIFICA CHE LA SENTENZA DI PRIMO GRADO E' ESECUTIVA?
Significa che chi esce vittorioso può reclamare i diritti a lui spettanti, come sanciti in sentenza.
E ciò a prescindere dalla presentazione dell'appello da parte del soccombente.
In casi del tutto particolari - e l'esperienza pratica insegna, eccezionali - la Corte d'Appello può sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado fino alla definizione del secondo grado.
 
20) HO INTRAPRESO UNA CAUSA. POSSO RINUNCIARVI?
Senza il consenso della controparte il processo non può essere bloccato.
È tuttavia sempre possibile, anche dopo l'apertura del contenzioso, raggiungere un accordo bonario.
Anzi, spesso l'azione giudiziale determina proprio un'accelerazione dei contatti fra le parti e può produrre - paradossalmente - quella definizione della lite che non era stato possibile formalizzare in sede stragiudiziale.
 
21) HO PERSO LA CAUSA. QUALI SONO I TERMINI PER PRESENTARE APPELLO?
La regola generale è trenta giorni se la sentenza viene notificata. Sei mesi se la sentenza non viene notificata.
Vi sono poi casi del tutto peculiari in cui i termini per proporre gravame sono differenti ed inferiori, per cui è sempre consigliabile un confronto con il Professionista.
Va inoltre aggiunto che se è vero che esiste il diritto di proporre appello - salvo casi eccezionali disciplinati dalla legge - non sempre ciò è consigliabile, specie quando la pronuncia di primo grado è ben motivata.
Procedendo in appello si va incontro ad ulteriori, ingenti, costi, per cui ogni decisione va debitamente ponderata.
 
22) E' VERO CHE LE CAUSE SONO MOLTO LUNGHE?
Prima di tutto occorre dire che la Giustizia è amministrata da persone, per cui a seconda del Foro adito e del Giudice designato possono esservi profonde differenze sui tempi di chiusura di un contenzioso.
Detto questo l'attuale regolamentazione del processo civile ordinario, e la concentrazione delle attività difensive, ha accorciato significativamente (rispetto al passato) la durata delle cause, che possono quindi risolversi anche "solo" pochi mesi dalla loro introduzione.
È bene comunque ricordare che il primo fattore che condiziona la durata del processo è la condotta e lo scrupolo del Cliente stesso: quante più prove documentali riuscirà a reperire e a fornire al suo legale, tanto più breve sarà la causa, in quanto le prove documentali, per loro natura, possono essere immediatamente esaminate dal Giudice rendendo superflua l'ulteriore fase istruttoria
 
23) E' POSSIBILE BATTERE LA STRADA DI UN PROCESSO BREVE?
Si.
Quando infatti la parte che agisce in causa ritiene, anche con l'ausilio del suo legale di fiducia, di essere in possesso di prove certe e incontrovertibili delle proprie ragioni, o comunque quando il processo stesso non richiede un'istruttoria approfondita, la parte può uscire dall'alveo del processo ordinario di cognizione (quello precedentemente descritto) e avvalersi delle norme sul procedimento semplificato di cognizione.
Quest'ultimo, che si introduce con ricorso, ha termini abbreviati, un iter particolarmente snello e può concludersi con pronunzia già in prima udienza. Anche il Giudice ha il potere di modificare il rito di una causa, quando la ritiene di agevole soluzione

 

Mediazione civile

LA MEDIAZIONE IN ITALIA

 

Nei paesi occidentali si vanno sempre più diffondendo, per la risoluzione delle controversie, procedure alternative a quelle giudiziarie, che si ispirano all'istituto della conciliazione. In pratica al termine dell'iter legale non c'è una parte che "soccombe" ed un'altra che esce "vittoriosa" bensì un'intesa. Un accordo in luogo della sentenza, che sarebbe il naturale epilogo del procedimento giudiziario. Nei paesi anglosassoni l'istituto è citato come esempio delle A.d.r. (alternative dispute resolution).

 

Di recente introduzione nel nostro ordinamento, la mediazione civile e commerciale ha un duplice obiettivo:
- ridurre il numero di cause iscritte a ruolo per il futuro, decongestionando i Tribunali;
- offrire al cittadino ed alle imprese uno strumento semplice, con tempi e costi certi, per risolvere problematiche legali.

Di seguito alcune delle domande più frequenti inerenti l'istituto, con lo scopo di orientare il lettore.

 

1) CHE COS'E' LA MEDIAZIONE?
La mediazione è quell'attività in cui due o più soggetti, con l'ausilio di un Professionista terzo, ricercano un accordo amichevole per la composizione di una lite che sia già insorta o rischi di insorgere.

 

2) CHE TIPI DI MEDIAZIONE ESISTONO NEL NOSTRO ORDINAMENTO?
Esistono sostanzialmente tre tipologie di mediazione.
- facoltativa
- demandata o disposta dal Giudice
- obbligatoria

 

3) CHE COS'E' LA MEDIAZIONE FACOLTATIVA?
Si ha mediazione facoltativa quando due o più parti, pur non essendovi tenute, decidono di rivolgersi ad un mediatore al fine di rinvenire un accordo amichevole che prevenga una lite o ponga fine ad una controversia già in corso.

 

4) CHE COS'E' LA MEDIAZIONE DEMANDATA?
Si ha mediazione demandata quando è il Giudice, una volta che si è già radicato un processo, a disporre che le parti tentino la mediazione civile.

 

5) CHE COS'E' LA MEDAZIONE OBBLIGATORIA?
In talune materie, la cui elencazione è in continuo aggiornamento, le parti, prima di rivolgersi al Tribunale, hanno l'obbligo, non già la mera facoltà, di radicare il procedimento di mediazione, essendo la stessa condizione di procedibilità della domanda.
Non è difficile immaginare che l'istituto della mediazione obbligatoria, a regime, diverrà la regola.

 

6) CHI E' IL MEDIATORE?
Il mediatore è la persona che cerca di guidare le parti al raggiungimento di un accordo amichevole.

 

7) DA CHI PUO' ESSERE SVOLTA LA MEDIAZIONE?
Da un mediatore professionista, terzo rispetto alle parti, tenuto al costante aggiornamento professionale e che svolga la sua attività per un ente pubblico o privato iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

 

8) LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PUO' PREGIUDICARE I DIRITTI?
Assolutamente no. Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti urgenti e indilazionabili. Alcune materie che per loro natura richiedono un intervento rapido sono escluse (ad es. ingiunzioni di pagamento e procedure di sfratto).

 

9) COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE?
La mediazione si introduce con una semplice domanda di parte, rivolta all'organismo prescelto.
Se la controparte non aderisce il procedimento non si tiene, ma il Giudice potrà valutare negativamente la mancata partecipazione (senza giusta causa) alla mediazione e sono previste sanzioni economiche.
Il procedimento è improntato alla massima flessibilità ed informalità.
È assolutamente garantita la riservatezza.
La domanda deve contenere l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Questo in linea generale perché ogni organismo ha le proprie regole procedurali.
Una volta radicato il procedimento di mediazione viene nominato il mediatore il quale fissa uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia.

 

10) COME SI CONCLUDE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE?
Al termine dell'iter possono verificarsi sostanzialmente due ipotesi:
- nel caso in cui le parti raggiungano l'accordo con la collaborazione del mediatore lo stesso è cogente e può divenire esecutivo
- nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno. Se la proposta non viene accettata, qualora la sentenza ricalchi il contenuto della proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

 

11) QUANTO DURA LA MEDIAZIONE?
La mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 3 mesi, salvo proroghe.
In caso di mancata conclusione dell'iter entro tale termine le parti possono iniziare il processo.

 

12) QUANTO COSTA LA MEDIAZIONE?
Gli organismi privati hanno un proprio tariffario, che deve comunque essere approvato dal Ministero della Giustizia. I tariffari sono chiaramente indicati dagli organismi, pubblici e privati.
In ogni caso vi sono svariati fattori che possono incidere nel costo finale, fra cui: la partecipazione di tutte le parti al procedimento; l'obbligatorietà o meno della mediazione; il valore della controversia (quest'ultimo è l'elemento più importante dei tre).
In caso di successo della mediazione, le parti possono fruire di agevolazioni fiscali.

 

13) E' OBBLIGATORIA L'ASSISTENZA DEL LEGALE?
A seguito di recente riforma è obbligatoria l'assistenza del legale.

 

L'AVVOCATO BIAGINI PUO' ASSISTERE LA CLIENTELA NEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE

 

 

 

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