Il caso: Muore un uomo. L'ex moglie, superstite, fa ricorso al Giudice per ottenere una quota della pensione di reversibilità del medesimo (rapportata all'assegno che riceveva mensilmente dal defunto, in seguito ad accordo privato, non ufficializzato, intervenuto tra i coniugi all'udienza di comparizione personale nel giudizio di divorzio)
Il Tribunale le riconosce una quota pari al 30%, la differenza (pari al 70%) viene assegnata alla persona con cui il defunto aveva contratto un nuovo matrimonio dopo il divorzio. Questa ricorre in Appello e successivamente in Cassazione, vantando il diritto sull'intera pensione di reversibilità.
La sentenza: la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25053/ 2017, ha accolto il ricorso del coniuge (contro l'ex, quindi) con queste motivazioni:
-" l'ex moglie non era titolare di assegno divorzile, in quanto l'importo corrispostole mensilmente dall'ex marito non aveva costituito oggetto di determinazione giudiziale, ma di un accordo intervenuto tra i coniugi all'udienza di comparizione personale nel giudizio di divorzio"
In definitiva si è stabilito il principio per cui si può attribuire una quota della pensione di reversibilità all'ex coniuge solo nel caso in cui questi sia titolare di assegno divorzile determinato dal Giudice (cioè tradotto in sentenza, e quindi ufficializzato dalle parti). Non è sufficiente un accordo privato, benché adempiuto spontaneamente
Ottobre 2017
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.