Anche la Cassazione si pronuncia favorevolmente sulla così detta stepchild adoption.
Il caso: una coppia omosessuale convive da tempo in Italia, dopo avere contratto matrimonio all'estero. Una delle due donne è madre di una bambina, concepita tramite procreazione assistita. L'altra donna si rivolge al tribunale dei minori in Italia e chiede di poter adottare la figlia della compagna. Il diritto le viene riconosciuto in entrambi i primi due gradi di giudizio. Il caso approda in Cassazione per la sentenza definitiva.
La sentenza: la Cassazione (sentenza 12962/16) conferma la sentenza impugnata. Secondo la Corte
l'adozione da parte di coppia omosessuale "non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l'eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice". Tecnicamente l'adozione è stata ritenuta ammissibile invocando l'art.44 della legge 184, che prevede per l'appunto che si possa procedere in "casi particolari" al di fuori degli stringenti requisiti di legge, purchè si ritenga che l'adozione faccia gli interessi del minore.
La sentenza, particolarmente importante e innovativa, si colloca nel solco di altre pronunce di merito che hanno già ritenuto ammissibile l'adozione del compagno (o della compagna) del genitore biologico. La così detta stepchild adoption, eliminata dal testo della legge sulle unioni civili, sta diventando realtà attraverso il contributo della giurisprudenza.
GIUGNO 2016
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.