Il caso: finisce una lunga storia d'amore di una coppia particolarmente facoltosa. Lui chiede alla compagna di restituire i regali ricevuti durante la convivenza (preziosi e opere d'arte di notevole valore). La donna si oppone e ne nasce una lite, sulla quale, dopo due gradi di giudizio, si pronuncia la Cassazione.
La sentenza: con la sentenza n.18280/2016 la Suprema Corte ha distinto fra regalie e regalie. Non sussiste il diritto di ripetizione per quelle di modico valore (con la fondamentale precisazione che il concetto di "modico valore" non è assoluto ma relativo, dovendosi verificare "le condizioni dei soggetti che in questo caso disponevano di ingenti patrimoni e mantenevano un elevatissimo tenore di vita"). Quanto invece alle donazioni di non modico valore, queste ultime richiedono per legge (articolo 782 codice civile) l'atto pubblico, pena la nullità.
Nella fattispecie, quindi, non veniva ordinata la restituzione di regali, pur importanti, quali anelli, sculture, etc, in quanto compatibili con le condizioni economiche delle parti, ma veniva viceversa dichiarata la nullità del trasferimento di un quadro di ingentissimo valore, non tanto perché la relazione sentimentale era venuta meno, quanto perché la dazione in questione non era avvenuta nelle forme prescritte dalla legge, vale a dire con l'atto notarile (testualmente: "la donazione costituiva apprezzabile depauperamento del patrimonio del donante; e avrebbe richiesto la forma prevista dall'articolo 782 del codice civile").
Settembre 2016
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.