L'assegno divorzile è modificabile solo qualora sopravvengano giustificati motivi
Il caso: la Corte d'Appello di Roma si pronuncia sullo scioglimento di un matrimonio e determina in euro 200 mensili l'assegno divorzile, a favore della moglie.
Contro questa sentenza il marito ricorre in Cassazione e chiede di non pagare alcuna somma.
Dichiara infatti che la sua situazione (anche sotto il profilo patrimoniale) è cambiata dal momento che convive con una nuova compagna e che provvede comunque al mantenimento delle figlie.
La sentenza: il ricorso non viene accolto, perché la Cassazione (ordinanza 5 maggio – 30 novembre 2015, n.24414) ritiene che nel giudizio precedente la Corte abbia "valutato adeguatamente i presupposti per l'attribuzione di un sia pur modesto assegno divorzile".
Nel caso in esame le condizioni del marito non erano medio tempore mutate, in quanto gli oneri derivanti dalla nuova convivenza e il mantenimento delle figlie costituivano elementi già valutati al momento della sentenza precedente.
Le pronunce in materia di diritto di famiglia sottostanno alla regola del "rebus sic stantibus". Se i presupposti non mutano, difficile (se non impossibile) ottenere una modifica delle precedenti condizioni.
Dicembre 2015
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.