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Infortunistica stradale

Come opera lo studio in materia di infortunistica stradale

 

Il Cliente che viene coinvolto in un sinistro stradale è sempre tenuto, con la massima sollecitudine, ad avvisare la propria compagnia assicurativa.
La denuncia va fatta per iscritto o comunque, se dovesse essere telefonica, è bene che abbia una traccia scritta (ad. es. presa in carico del sinistro, con data e numero di attribuzione).
Più che opportuno è altresì notiziare anche la compagnia del responsabile civile.
Da questo momento occorrerebbe affidarsi senza indugio alla tutela di un Professionista, data la delicatezza e la complessità della materia, il quale inoltrerà la formale (e dettagliata) denuncia di sinistro.
Nella stessa, dopo aver ricostruito i fatti, si richiede il risarcimento di tutti i danni subiti (quelli patrimoniali, in primis, ma anche quelli alla salute, se il sinistro ha cagionato una lesione dell'integrità psico-fisica; si veda specificazione di seguito).
Peraltro la Cassazione, a più riprese, ha stabilito che la parte vittima di un sinistro stradale ha diritto all'assistenza legale, con oneri da addebitarsi alla Compagnia di Assicurazione (la quale generalmente, dopo aver liquidato il danno, determina una ulteriore somme dovuta a titolo di ristoro spese legali, somma calcolata in termini percentuali sul quantum erogato).
Di fatto, quindi, può affermarsi che nella stragrande maggioranza dei casi l'assistenza legale, per chi si trova dalla parte della ragione, è del tutto gratuita.
Occorre anche aggiungere che in questa materia molto difficilmente le compagnie di assicurazione rifiutano il risarcimento del dovuto, per cui la netta maggioranza dei fascicoli si chiude già in fase stragiudiziale, dopo pochi mesi (sempre che, evidentemente, si dimostri di essere incolpevoli dell'accaduto).
Come anticipato poc'anzi se oltre ai danni al veicolo vi sono danni alla salute di non modesta entità la parte viene dirottata presso il Medico Legale con cui collaboro stabilmente da anni.
Il Cliente, a quel punto, prende contatto direttamente con il Medico Legale in questione (qualora ne abbia uno di sua fiducia può ovviamente decidere di rivolgersi anche ad altro Professionista non essendo affatto obbligatorio affidarsi alla disamina del professionista di mia indicazione. Tuttavia è bene rivolgersi sempre a personale esperto e qualificato).
Il Medico Legale nominato visita il Cliente e visiona tutta la documentazione rilevante (referti, esami diagnostici, ricevute per spese mediche, farmaceutiche, attività di riabilitazione, etc).
Qualora la materia sia particolarmente complessa ed investa più settori della medicina il Medico Legale si avvale a sua volta della collaborazione di altri medici specializzati nell'area di indagine, affinchè il caso sia studiato approfonditamente da più sanitari e il responso finale possa essere scientificamente del tutto attendibile.
Al termine dell'indagine il Medico Legale stende la perizia finale, che viene inviata allo scrivente e consegnata a mani al Cliente. La stessa deve essere assolutamente obiettiva e scientificamente fondata.
Non bisogna infatti dimenticare che è proprio sulla base della perizia che si decide quali danni richiedere.
Una perizia Medico Legale lacunosa, parziale o sfacciatamente di parte produce a lungo termine conseguenze infauste, dal momento che l'assicurazione non accetterà di liquidare spontaneamente la somma richiesta ed il Cliente sarà indotto ad intraprendere una causa, sostenendo ingenti spese, per poi vedersi largamente ridotta, o addirittura negata, la sua richiesta di indennizzo.
Alla luce della perizia medico/legale l'avvocato inoltrerà una integrazione all'iniziale denuncia di sinistro, quantificando precisamente le ulteriori voci di danno da risarcirsi.
Viceversa le spese per la riparazione del veicolo vengono rifuse in pochi giorni o poche settimane dall'apertura della pratica, dopo che il perito di nomina assicurativa ha visionato il veicolo (quando la riparazione è anti-economica l'assicurazione propone generalmente il pagamento del controvalore del veicolo al momento del sinistro).

Le domande più frequenti in materia di infortunistica stradale

 

Di seguito alcune delle principali domande che vengono poste in materia di infortunistica stradale. Come muoversi, a chi rivolgersi, cosa domandare

 

1) COSA FARE IMMEDIATAMENTE DOPO IL SINISTRO?
Se non ci sono feriti e se quindi non occorre in primo luogo preoccuparsi dell'incolumità delle persone coinvolte la cosa migliore da fare è compilare il modello C.A.I. (constatazione amichevole) insieme con la controparte. Se non sorgeranno contestazioni di sorta e se il modello verrà quindi sottoscritto da ambedue le parti il più sarà fatto.
In caso di contestazione sulle rispettive responsabilità o di rifiuto di apporre la sottoscrizione è consigliabile:

 

  • evitare di rimuovere i veicoli, a meno che non creino grave intralcio alla circolazione o costituiscano un pericolo per l'incolumità degli altri automobilisti;
  • identificare possibili testimoni dell'accaduto;
  • chiedere l'intervento delle autorità pubbliche per i rilievi del caso;
  • prendere gli estremi dell'altro veicolo (targa e compagnia di assicurazione in primis);
  • immortalare la scena con alcuni scatti fotografici, anche tramite il telefono cellulare.

 

In tutti i casi occorre dare tempestiva denuncia scritta di sinistro all'assicurazione; dopo di che ci si potrà rivolgere ad un legale per farsi assistere in ogni successiva fase.

 

2) E' SEMPRE CONSIGLIABILE RIVOLGERSI AD UN LEGALE IN CASO DI SINISTRO?
Assolutamente si. In materia di infortunistica stradale, infatti, le spese legali vengono rimborsate dalla compagnia assicurativa, sempre che ovviamente il Cliente si trovi dalla parte della ragione. La pratica viene quindi gestita praticamente sempre a costo zero. Fra l'altro l'assistenza di un legale consente al Cliente di far valere in pieno i propri diritti in una materia decisamente complessa ed articolata come quella in questione.

 

3) E' POSSIBILE FAR RIPARARE IL VEICOLO DOPO UN SINISTRO?
Non subito. Occorre prima inviare la denuncia di sinistro alla compagnia assicurativa ed attendere che il perito incaricato prenda visione del mezzo sinistrato. E' in ogni caso consigliato farsi rilasciare un preventivo analitico di spesa da parte della carrozzeria di fiducia, che provvederà a fotografare i danni al veicolo.
Ovviamente se occorre prendere un'auto sostitutiva le spese saranno successivamente rimborsate dall'assicurazione.

 

4) E' ESSENZIALE RECARSI AL PRONTO SOCCORSO IN CASO DI PICCOLE FERITE E/O LIEVI TRAUMI?
Certamente. L'esame obiettivo dei medici del pronto soccorso costituisce il primo passaggio per ottenere il risarcimento dei danni alla salute. Successivamente il paziente può essere seguito dal medico di base o da specialisti, senza che occorra rivolgersi nuovamente al pronto soccorso. Seguirà, se necessario, la perizia medico legale descritta nella premessa di questa pagina.

 

5) I DANNI AL VEICOLO VENGONO RISARCITI AL 100%?
Nel caso in cui il danneggiato abbia la completa ragione si.
Tuttavia se la riparazione è anti-economica l'assicurazione può liquidare il valore del veicolo al momento del sinistro (anche se la questione è assai controversa).
Talune compagnie assicurative hanno carrozzerie convenzionate in cui la riparazione viene immediatamente pagata dalla compagnia stessa, senza quindi che il soggetto danneggiato debba sostenere alcun esborso di denaro.

 

6) COME VENGONO LIQUIDATI I DANNI ALLA SALUTE?
Ci sono svariate voci di danno che vengono liquidate.
In primo luogo viene risarcito il danno biologico, vale a dire l'invalidità determinata dalla malattia occorsa (per la concreta determinazione di tale danno si fa riferimento a precise tabelle di liquidazione che mettono in relazione due parametri: la percentuale di invalidità riscontrata e l'età dell'infortunato).
Inoltre è previsto il pagamento di una diaria per ogni giorno di prognosi (così detta inabilità temporanea).
Nei casi più seri viene infine liquidato il danno morale.
Il soggetto danneggiato, che si sia sottoposto a visite e/o cure e/o terapie riabilitative ha ovviamente il diritto di vedersi rimborsati tutti i costi sostenuti, esibendo le fatture o le ricevute quietanzate.

 

7) E' NECESSARIO ESEGUIRE UNA PERIZIA MEDICO LEGALE DI PARTE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO?
No. La compagnia assicurativa sottopone (a sua discrezione) a visita medico legale colui che richiede il risarcimento del danno alla salute, dopo di che formula una proposta articolata.
Il soggetto danneggiato ha la facoltà - ma non l'obbligo - di farsi visitare da un medico legale di sua fiducia e di proporre le sue contro-deduzioni.
In generale, per le piccole lesioni, che prevedono una prognosi di pochi giorni, è sconsigliabile sottoporsi ad una visita medico - legale di parte, e ciò per ragioni eminentemente economiche (inoltre la procedura viene giocoforza allungata).
Fra l'altro un avvocato che abbia un minimo di dimestichezza con la materia è in grado di comprendere se l'offerta della compagnia assicurativa è congrua rispetto al caso trattato o meno.
Nei casi invece più seri è lo Studio stesso a dirottare il Cliente dal medico legale, in quanto la perizia di parte risulterà essenziale per negoziare il corretto indennizzo.

 

8) CON QUALE TEMPISTICA VENGONO LIQUIDATI I DANNI ALLA SALUTE?
Dipende molto dall'efficienza della compagnia assicurativa. Nell'esperienza pratica si va da qualche settimana a qualche mese dalla denuncia di sinistro.

 

9) L'ASSICURAZIONE PUO' RIFIUTARE IL RISARCIMENTO CONTESTANDO LE RISULTANZE DEL MODULO C.A.I.?
Si. Il modulo C.A.I. vincola esclusivamente le parti che lo hanno sottoscritto (fra le stesse ha valore confessorio).
L'assicurazione è soggetto terzo e pertanto non è tenuta ad avvalorare la ricostruzione del sinistro che sia operata in tale sede, soprattutto se ritiene che vi possano essere dei raggiri in suo danno.
In caso di rifiuto di risarcimento il soggetto danneggiato non potrà far altro che citare in giudizio la controparte e la compagnia assicurativa ed attendere la sentenza, che sarà quasi certamente favorevole nei confronti della controparte mentre per ciò che riguarda la responsabilità della compagnia assicurativa occorrerà attendere l'espletamento dell'attività istruttoria (perizie, escussione testi, interrogatorio delle parti, etc) al fine di verificare se le modalità descritte nel modulo C.A.I. fossero veritiere o meno.

 

10) CHE COS'E' LA PROCEDURA DEL RISARCIMENTO DIRETTO?
È una procedura introdotta di recente dal Legislatore, solo per alcune ipotesi di danno da circolazione di veicoli (è percorribile solo in presenza di un modello C.A.I. sottoscritto da tutte e due le parti e per le ipotesi meno gravi, quanto alle conseguenze, di sinistri).
In pratica la richiesta di risarcimento viene inoltrata alla propria compagnia di assicurazione e non a quella del responsabile civile (la liquidazione viene quindi operata dalla compagnia di assicurazione del soggetto assicurato, che si potrà poi rivalere su quella del responsabile civile).

 

11) SE NON VIENE EROGATO SPONTANEAMENTE IL RISARCIMENTO, COME SI SVOLGE A GRANDI LINEE IL PROCESSO?
Si radica una causa ordinaria. Per sapere quali regole governano la materia visita la pagina il processo civile
Sarà molto spesso essenziale disporre una consulenza tecnica d'ufficio (così detta c.t.u.) per la quantificazione dei danni alla salute.

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