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DIRITTO DI FAMIGLIA. MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI
giovedì 24 agosto 2017 - 12:41

Se il figlio prosegue gli studi dopo la laurea breve non viene meno l'obbigo di mantenimento.

 

Il caso: Due coniugi divorziano e nella sentenza si dispone che il padre versi un assegno mensile di 850 euro per il mantenimento della figlia, non ancora indipendente economicamente.
In seguito il genitore ricorre al Tribunale per revocare o almeno ridurre l'assegno, dal momento che la figlia ha conseguito una laurea triennale e potrebbe quindi attivarsi per entrare nel mondo del lavoro e rendersi indipendente. La figlia decide invece di proseguire gli studi, per ottenere una laurea definitiva. Sia in primo grado che in appello il ricorso è respinto e la causa perviene all'esame della Cassazione.

 

La sentenza: la Suprema Corte (ordinanza n.10207/2017) rigetta il ricorso confermando le pronunce precedenti e dando quindi torto al genitore onerato (il padre, nella fattispecie). Con questa motivazione: " la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età".
Nella fattispecie la Suprema Corte ha avvalorato la tesi della Corte di appello secondo cui la scelta di proseguire gli studi era meritevole di essere assecondata, in quanto finalizzata a un utile inserimento nel mondo lavorativo corrispondente alle inclinazioni personali della giovane figlia (ventiseienne) e si profilava in linea con le condizioni socio – economiche della sua famiglia.

 

APRILE 2017

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

DIRITTO DI FAMIGLIA - ASSEGNO DIVORZILE
giovedì 08 giugno 2017 - 21:16

La Cassazione sentenzia: niente assegno divorzile se il coniuge è economicamente autonomo

 

Il caso: Due coniugi divorziano. Sia in primo che in secondo grado i Giudici negano l'assegno divorzile richiesto dalla ex moglie, coniuge economicamente più debole.
Viene presentato dalla moglie ricorso per Cassazione.

 

La sentenza: la Corte di Cassazione, con la sentenza n.11504/2017 respinge il ricorso della moglie, confermando la non debenza di alcun assegno divorzile, con motivazioni che segnalano una profonda modifica nei criteri da adottare per l'assegnazione dell'assegno divorzile stesso. Riportiamo di seguito il passaggio chiave estrapolato dalla sentenza in esame:
-"Si deve quindi ritenere che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale. L'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica ....Il Collegio ritiene che .... se è accertato che quest'ultimo (il coniuge richiedente l'assegno, n.d.r.) è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto".
Quanto al concetto di indipendenza economica la Corte di Cassazione precisa che la stessa si configura allorquando sussistono i seguenti parametri:
1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari;
3) la capacità e la possibilità effettiva di lavoro;
4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

 

Breve commento: La sentenza in esame sicuramente segnala un mutamento significativo del diritto di famiglia, non solo, peraltro, nella materia dell'assegno divorzile. Tuttavia va contestualizzata e occorre precisare:
a- che già i Giudici di primo e secondo grado avevano negato l'assegno divorzile alla moglie, segno che i Giudici di legittimità con la loro sentenza non hanno fatto altro che certificare pronunce di grado inferiore dello stesso segno (sia pure con motivazione di diritto differenti); in questo senso l'eco della sentenza sui media è sicuramente eccessiva, perché nella pratica quotidiana gli avvocati si erano già imbattuti in sentenze di analogo segno;
b- che nella fattispecie la moglie in questione era una imprenditrice, quindi sicuramente una persona sufficientemente abbiente (ogni caso, ecco cosa vogliamo dire, va assolutamente contestualizzato);
c- che la pronuncia in esame è di una sezione semplice, quindi nulla esclude che a breve altre sezioni della Cassazione possano esprimersi in maniera differente. Sarà solo il futuro intervento delle Sezioni Unite a fornire un quadro più stabile e coordinato dell'indirizzo giurisprudenziale;
d- che la pronuncia in esame, in ogni caso, è applicabile unicamente al procedimento di divorzio, non alla separazione.

 

Maggio 2017

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

DIRITTO ASSICURATIVO
giovedì 23 febbraio 2017 - 21:40

Polizza scaduta: la Compagnia assicuratrice deve egualmente liquidare il sinistro avvenuto entro 15 dalla scadenza.

 

Il caso: in un cantiere il dipendente di un'azienda muore per un incidente. Il datore di lavoro viene condannato a risarcire i congiunti della vittima. A questo punto chiede alla propria Assicurazione, con la quale ha stipulato una polizza a copertura del rischio responsabilità civile, di liquidare il sinistro ai terzi. La Compagnia eccepisce che la polizza non è più operativa: il sinistro era infatti avvenuto dopo la scadenza (seppure entro i 15 giorni dalla stessa).

 

La sentenza: Sul caso si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 26104/2016 confermando un principio già enunciato in sentenze precedenti : "il mancato pagamento, da parte dell'assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell'articolo 1901 c.c., comma 2, la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e, cioè, di quindici giorni dalla scadenza del premio medesimo".
Il ricorso del soggetto assicurato è stato quindi accolto.

 

Dicembre 2016

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

DIRITTO CIVILE. COGNOME DEI FIGLI
domenica 19 febbraio 2017 - 15:14

Cognome di entrambi i genitori : ora si può

 

Il caso: una coppia chiede all'Ufficiale di Stato Civile di attribuire il cognome materno al proprio figlio, in aggiunta a quello paterno. Di fronte al diniego da parte dell'Ufficiale la coppia si rivolge al Tribunale, ma il ricorso viene respinto.
Sul caso è chiamata a pronunciarsi la Corte Costituzionale.

 

La sentenza: Con la sentenza 286/2016 la Corte ha evidenziato che "nella famiglia fondata sul matrimonio rimane tuttora preclusa la possibilità per la madre di attribuire al figlio, sin dalla nascita, il proprio cognome, nonché la possibilità per il figlio di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome della madre. Questa preclusione pregiudica il diritto all'identità personale del minore e, al contempo, costituisce un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare".
Di conseguenza, anche sulla base di ulteriori argomentazioni giuridiche, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutta una serie di norme civilistiche – e dell'ordinamento di stato civile - nella parte in cui non consentono ai genitori, anche adottivi, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita (o dell'adozione), anche il cognome materno.

In conclusione con la sentenza citata è ora possibile attribuire il doppio cognome ai figli, ma questo solo nel caso di accordo tra i genitori. La Consulta ha comunque sottolineato la necessità "di un indifferibile intento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità". Non è quindi escluso che il Legislatore, accanto alla facoltà del doppio cognome, possa prevedere anche il diritto della coppia di attribuire unicamente quello della sola madre, in alternativa a quello del padre.

 

NOVEMBRE 2016

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

DIRITTO CIVILE. LOCAZIONI
domenica 19 febbraio 2017 - 15:13

Contratto di locazione non registrato: nessun canone è dovuto

 

Il caso: Il proprietario di un immobile promuove un giudizio avverso l'inquilino, per omesso pagamento dei canoni di locazione. Il punto è che il contratto in questione non è registrato all'Agenzia delle Entrate, tanto che il convenuto sostiene che le parti avessero semplicemente concordato la stipula in tempi successivi. Terminato il primo grado, la questione finisce in appello, ove la Corte stabilisce che il contratto di locazione doveva considerarsi inefficace, perché non registrato, ma che l'inefficacia del contratto non esimeva tuttavia l'occupante dall'obbligo di pagamento del canone come corrispettivo della detenzione. Il caso finisce in cassazione

 

La sentenza: la Corte, con sentenza n.25503/2016, emette una pronuncia estremamente rigorosa verso la proprietà sulla base del fatto che oggi, per legge, i contratti di locazione sono nulli – non semplicemente inefficaci, come stabilito dalla corte d'Appello – se non registrati. Censura quindi il ragionamento della Corte d'Appello stessa, che aveva dato una interpretazione troppo flessibile della norma di legge, anche sulla base del fatto che la Corte costituzionale ha qualificato nella fattispecie la norma tributaria come norma imperativa, come tale quindi impossibile da bypassare. A fronte di un contratto di locazione non registrato, pertanto, sembra che l'unica tutela a favore della proprietà sia avanzare una richiesta per indebito arricchimento, ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile; unica azione in senso lato "risarcitoria" possibile a fronte della nullità di un contratto.

 

DICEMBRE 2016

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

SEPARAZIONE CONIUGALE. ADDEBITO
mercoledì 26 ottobre 2016 - 10:25

Il tradimento può portare all'addebito della separazione. Specie se pubblicizzato su facebook

 

Il caso: una moglie scopre che il marito ha una relazione extra-coniugale. Ad aggravare il quadro rinviene su Facebook frasi e foto che provano che l'uomo non solo non nasconde detta relazione, ma anzi in qualche modo la rende pubblica.
Chiede quindi al Tribunale la separazione con addebito al coniuge, sul presupposto non solo del tradimento ma anche delle modalità con cui era stato posto in essere.

 

La sentenza: Il Tribunale dà ragione alla moglie. Nel corso del processo era infatti emerso che il marito aveva effettivamente frequentato la donna (l'amante) e che aveva pubblicamente dichiarato su facebook il suo amore per lei, e questo non dopo la separazione bensì prima dell'allontanamento dalla casa coniugale, quando era ancora sposato a tutti gli effetti (le prove erano documentali - le foto delle pagine del social network - e testimoniali). Di seguito il nocciolo dell'argomentazione utilizzata dai Giudici che come si vedrà non fa perno esclusivamente sull'adulterio, ma anche sulle modalità con cui lo stesso si concretizza. "Deve pertanto pronunciarsi la separazione con addebito al marito per violazione del dovere di fedeltà, tenuto conto delle modalità con cui è stata coltivata la relazione extraconiugale, che hanno comportato offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge". Da notare che in casi analoghi (in presenza cioè di tradimento ostentato pubblicamente, con modalità quindi di fatto ingiuriose) alcuni Tribunali hanno disposto altresì il risarcimento del danno per così detto illecito endo-familiare. Si vedano i relativi articoli già pubblicati in questa sezione.

 

Dicembre 2015

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

DIRITTO DI FAMIGLIA. RESPONSABILITA' GENITORIALE
mercoledì 26 ottobre 2016 - 10:24

Dieta vegana alla mensa scolastica: il Tribunale autorizza.

 

Il Caso: Una madre, sin dallo svezzamento, alleva il figlio secondo il regime della dieta vegana. Il padre, dopo qualche anno, in disaccordo con la madre, si rivolge al Tribunale perché venga disposta una dieta onnivora. Il Tribunale decide in tal senso e di conseguenza nega alla madre la possibilità di chiedere cibi vegani per il figlio quando questi frequenta la mensa scolastica.
Tuttavia, con il nuovo regime alimentare, il bambino lamenta problemi di salute e la madre chiede quindi al Tribunale di modificare il provvedimento assunto in precedenza.

 

La sentenza: il Tribunale, dopo aver disposto una consulenza tecnica e aver constatato che il perito escludeva la possibilità di danni alla salute del bambino derivanti da una dieta vegana, accoglie il ricorso della madre (stabilendo tuttavia la precauzione di sottoporre il bambino stesso a controlli sanitari periodici)
Il Tribunale ha quindi disposto che presso l'Istituto scolastico frequentato dal bambino questi possa fruire della mensa scolastica seguendo una dieta vegana.

 

Giugno/2016

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

Diritto di famiglia. Assegno di mantenimento divorzile.
giovedì 06 ottobre 2016 - 10:37

La Cassazione conferma: niente assegno divorzile in presenza di convivenza di fatto (anche qualora la convivenza venisse veno).

 

Il caso: Una donna, in attesa della sentenza di divorzio, instaura una relazione con un nuovo compagno. La coppia convive per un certo periodo, poi le strade, almeno apparentemente, si dividono.
Nel frattempo il Tribunale emette la sentenza di divorzio e respinge la domanda presentata dalla ex moglie per ottenere l'assegno divorzile.
La Corte d'Appello conferma la sentenza di primo grado "ritenendo insussistenti i presupposti per procedere al riconoscimento dell'assegno di divorzio in quanto ( la ricorrente) aveva instaurato un rapporto di convivenza more uxorio con un altro uomo e non aveva dato prova dell'allegata cessazione della relazione".

 

La sentenza: la Cassazione con la sentenza n.19345/2016 conferma la pronuncia di appello respingendo la domanda di attribuzione di assegno divorzile con questa motivazione, ancora più perentoria: "l'instaurazione di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, cosicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso (...) la formazione di una famiglia di fatto... è espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e quindi esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge, il quale deve considerarsi ormai definitivamente esonerato dall'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile".

 

Segnaliamo che la pronuncia qui commentata si inserisce è nel solco di altre del medesimo tenore (Cass. Civ. n.6855/2015 e n.2466/2016). Il principio di diritto sopra espresso sembra quindi cristallizzarsi sempre più nel tempo.

 

Luglio 2016

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

Fine di un rapporto di coppia: si possono chiedere indietro i regali?
martedì 27 settembre 2016 - 11:57

Il caso: finisce una lunga storia d'amore di una coppia particolarmente facoltosa. Lui chiede alla compagna di restituire i regali ricevuti durante la convivenza (preziosi e opere d'arte di notevole valore). La donna si oppone e ne nasce una lite, sulla quale, dopo due gradi di giudizio, si pronuncia la Cassazione.

 

La sentenza: con la sentenza n.18280/2016 la Suprema Corte ha distinto fra regalie e regalie. Non sussiste il diritto di ripetizione per quelle di modico valore (con la fondamentale precisazione che il concetto di "modico valore" non è assoluto ma relativo, dovendosi verificare "le condizioni dei soggetti che in questo caso disponevano di ingenti patrimoni e mantenevano un elevatissimo tenore di vita"). Quanto invece alle donazioni di non modico valore, queste ultime richiedono per legge (articolo 782 codice civile) l'atto pubblico, pena la nullità.
Nella fattispecie, quindi, non veniva ordinata la restituzione di regali, pur importanti, quali anelli, sculture, etc, in quanto compatibili con le condizioni economiche delle parti, ma veniva viceversa dichiarata la nullità del trasferimento di un quadro di ingentissimo valore, non tanto perché la relazione sentimentale era venuta meno, quanto perché la dazione in questione non era avvenuta nelle forme prescritte dalla legge, vale a dire con l'atto notarile (testualmente: "la donazione costituiva apprezzabile depauperamento del patrimonio del donante; e avrebbe richiesto la forma prevista dall'articolo 782 del codice civile").

 

Settembre 2016

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

Appartamento concesso in comodato (da un terzo). Cosa succede in caso di separazione
mercoledì 14 settembre 2016 - 17:19

Il caso: una persona concede in comodato un appartamento al fratello, coniugato.
Questi poi si separa e il Tribunale assegna la casa suddetta alla moglie (alla cognata quindi della proprietaria), in quanto affidataria dei tre figli minori.
La proprietaria chiede il rilascio dell'immobile. Il Tribunale accoglie la sua domanda, mentre la Corte d'Appello successivamente rigetta la richiesta.

 

La sentenza: la Cassazione (sentenza n.2506/2016) accoglie il ricorso della proprietaria volto ad ottenere la restituzione del bene.
Nella fattispecie era infatti stato dimostrato che l'immobile era stato concesso in comodato per esigenze solo temporanee. Il contratto, dunque, non aveva un termine né esplicito, né implicito, e la comodante poteva recedere liberamente secondo le previsioni dell'articolo 1810 codice civile. Questo uno dei passaggi chiave della pronunzia in esame: "il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno del coniugi (. ..) il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione dei bene a casa familiare. Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto (...) ha - in assenza di una espressa indicazione della scadenza - una durata determinabile per relationem, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall'insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari (..) che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile".
La decisione qui segnalata ha, dunque, distinto due tipi di comodato:
1- quello destinato a soddisfare stabili esigenze abitative familiari, destinato a protrarsi sinché perdurano le suddette esigenze
2- quello senza fissazione di termine, nemmeno implicito, che può essere sciolto ad nutum dal comodante.
Si precisa che la questione in esame è una delle più dibattute in ambito giurisprudenziale e ha registrato sentenze contrastanti nel corso degli anni, sia nelle Corti di Merito che in sede di Cassazione.

 

Febbraio 2016

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

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