Il caso: in pendenza del giudizio di separazione giudiziale la moglie presenta istanza all'Agenzia delle entrate per accedere all'archivio dei rapporti finanziari del coniuge, ma l'Agenzia respinge l'istanza. La signora ricorre al Tribunale.
La sentenza: il Tar Puglia, sentenza 31 gennaio 2017 n. 94 ha accolto il ricorso con queste motivazioni:
-" La giurisprudenza è ormai consolidata nel riconoscere il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell'altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata"
- "Da ultimo, giova rilevare come sia altrettanto pacifico che, con la modifica della legge n. 241 del 1990, operata dalla legge 11 febbraio 2005, nr. 15, è stata codificata la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi e considerato recessivo l'interesse alla riservatezza dei terzi, quando l'accesso sia esercitato prospettando l'esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante".
– "L'istanza di accesso deve, quindi, ritenersi meritevole di accoglimento, rinvenendosi in capo alla ricorrente la sussistenza di un interesse qualificato"...con l'ordine all'amministrazione di ostensione dei dati richiesti, nella forma della sola visione"-
GENNAIO2017
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.