

Polizza scaduta: la Compagnia assicuratrice deve egualmente liquidare il sinistro avvenuto entro 15 dalla scadenza.
Il caso: in un cantiere il dipendente di un'azienda muore per un incidente. Il datore di lavoro viene condannato a risarcire i congiunti della vittima. A questo punto chiede alla propria Assicurazione, con la quale ha stipulato una polizza a copertura del rischio responsabilità civile, di liquidare il sinistro ai terzi. La Compagnia eccepisce che la polizza non è più operativa: il sinistro era infatti avvenuto dopo la scadenza (seppure entro i 15 giorni dalla stessa).
La sentenza: Sul caso si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 26104/2016 confermando un principio già enunciato in sentenze precedenti : "il mancato pagamento, da parte dell'assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell'articolo 1901 c.c., comma 2, la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e, cioè, di quindici giorni dalla scadenza del premio medesimo".
Il ricorso del soggetto assicurato è stato quindi accolto.
Dicembre 2016
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.