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Se si posseggono immobili l'obbligo di versare il mantenimento può sussistere anche in assenza di reddito (ufficialmente non dichiarato).

 

Il caso: Nel corso di un procedimento di divorzio, sia in primo che in secondo grado, i Giudici dispongono che il marito sia tenuto a versare alla moglie un contributo mensile di mantenimento (assegno divorzile) sulla base di molteplici circostanze.
Il marito ricorre in Cassazione lamentando che egli, nelle more del processo, aveva cessato ogni attività lavorativa ed era quindi impossibilitato a versare alcunché in quanto sprovvisto di reddito.

 

La sentenza: la Corte di Cassazione (sentenza n.10099/2016), per ciò che qui si intende segnalare, respinge il ricorso sulla base di una fondamentale considerazione. "I suoi possedimenti" - leggasi le proprietà immobiliari del marito, n.d.r. - "riportati nelle denunce dei redditi e nella relazione catastale prodotta dalla moglie, necessitano di capacità di reddito, anche ai soli fini del loro mantenimento; la Corte di merito presume che da alcuni di essi egli tragga rendite locatizie (o comunque ne potrebbe trarre) che gli consentano un adeguato sostentamento".

 

Secondo la Suprema Corte, pertanto, a prescindere dalla circostanza che una persona dichiari o meno di percepire reddito, il fatto solo di possedere immobili può giustificare l'obbligo di versare un contributo di mantenimento. Va detto che le dichiarazioni dei redditi sono solo uno dei fattori da considerarsi ai fini della determinazione della debenza di un assegno divorzile. Il Tribunale può non considerarle attendibili (com'è evidentemente accaduto nella fattispecie) se le circostanze del caso inducono a ritenere che non siano tali. E' quindi anche sulla base di presunzioni che è possibile stabilire l'obbligo di contribuire al mantenimento.
Nel caso in esame secondo i Giudici era evidentemente pacifico che il marito percepisse una forma di reddito, in quanto occorre sostenere spese per la loro manutenzione (e comunque non può escludersi il ricavo di rendite non ufficiali dagli immobili stessi).

 

Giugno 2016

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

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