

L'omosessualità celata non è causa di annullamento del matrimonio
Il caso: dopo pochi mesi dal matrimonio la moglie rileva un comportamento strano nel marito. Questi è particolarmente nervoso, parla poco e si rifiuta di avere rapporti sessuali. Passano poche settimane e il marito dichiara di provare attrazione per "i maschi", dopo di che abbandona la casa coniugale.
La moglie si rivolge al Tribunale chiedendo l'annullamento del matrimonio: la "deviazione" del marito non consente lo svolgimento di una normale vita coniugale ed è viziato il consenso espresso per contrarre il matrimonio per effetto di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.
La sentenza: il Tribunale di Padova (sentenza n.3176/2014) respinge la domanda. Nel nostro sistema l'errore sulle qualità personali del coniuge è essenziale quando vi siano le condizioni di cui all'articolo 122 codice civile, norma che prevede che l'errore sulle qualità personali sia giuridicamente rilevante qualora riguardi l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale. Secondo il Tribunale "benché debba ritenersi che all'epoca della redazione della norma l'omosessualità fosse ritenuta alla stregua di una deviazione sessuale e l'intenzione del legislatore fosse quella di comprendere l'errore su tale deviazione tra quelli essenziali, l'attuale percezione medica e sociale ha definitivamente superato tale impostazione; da anni l'omosessualità è stata cancellata dal manuale che classifica i disturbi psichici cosicché l'omosessualità non può più qualificarsi come patologia, ma come caratteristica della personalità".
Il mutamento dei costumi porta evidentemente con sè anche un mutamento dell'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale di norme scritte dal Legislatore molti decenni fa.
Ottobre 2014
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.