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Amministrazione di sostegno

Cosa è necessario sapere prima di affrontare una pratica di interdizione o di amministrazione di sostegno 

 

Avvocato Francesco Biagini - Bologna Valsamoggia

Avvocato civilista. Gestione procedure di amministrazione di sostegno Bologna e Modena

 

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI IN MATERIA DI INTERDIZIONE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

 

1) CHE COS'È L'INTERDIZIONE?
Nel caso in cui un soggetto sia totalmente incapace di provvedere ai propri interessi viene dichiarata con sentenza la sua interdizione.
Con il medesimo provvedimento viene nominato un tutore che deve provvedere a curare gli interessi del soggetto interdetto.

 

2) CHE COS'È L'INABILITAZIONE?
Nel caso in cui un soggetto sia parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi viene dichiarata con sentenza la sua inabilitazione.
Con il medesimo provvedimento viene nominato un curatore.
Il soggetto inabilitato può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione mentre per la straordinaria amministrazione deve essere assistito dal curatore.

 

3) CHE COS'È L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?
È un istituto che è stato introdotto nell'anno 2004.
Nelle intenzioni del Legislatore dovrebbe diventare la via maestra per tutelare le persone affette da incapacità totale o parziale, permanente o temporanea e sostituire progressivamente gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

 

4) PERCHÈ L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO HA PRATICAMENTE SOSTITUITO L'INTERDIZIONE E L'INABILITAZIONE?
Perché è un istituto più moderno e rispettoso delle esigenze del beneficiario.
Rispetto all'interdizione, infatti, ha il grande vantaggio di essere modellabile rispetto alle esigenze concrete del beneficiario della misura di tutela.
Il provvedimento di amministrazione di sostegno non ha un contenuto predeterminato ma il Giudice, di volta in volta, lo adatta alle esigenze del caso e prevede espressamente quali siano gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno e quali siano quelli che può compiere solo l'amministratore di sostegno per suo conto.
Per tutti i restanti atti il beneficiario conserva la capacità di agire.
Rispetto all'interdizione, infine, è applicabile anche nel caso di incapacità solo temporanea.

 

5) CHE TEMPI OCCORRONO PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?
Per la definizione dell'intero procedimento possono occorrere anche alcuni mesi, a seconda della complessità del caso e della congestione del ruolo del Giudice Tutelare.
In caso di urgenza il Tribunale può nominare immediatamente un amministratore provvisorio, in attesa dell'espletamento del giudizio.

 

6) DA CHI PUÒ ESSERE PROPOSTO IL RICORSO PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?
Dallo stesso beneficiario, dai Servizi Sociali, dal coniuge, dal convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal pubblico ministero.
Agli stessi soggetti il ricorso deve essere notificato.

 

7) IL SOGGETTO DA TUTELARE DEVE ESSERE SENTITO DAL GIUDICE?
Si, obbligatoriamente.
Se il beneficiario della misura non può recarsi all'udienza fissata all'uopo dal Giudice Tutelare è quest'ultimo che si sposta presso la residenza o la casa di cura.
Il Giudice redige verbale descrivendo lo stato di salute fisica e mentale del beneficiario, il contegno tenuto durante l'audizione ed appuntando le domande e le risposte del colloquio.

 

8) OCCORRE ALLEGARE DOCUMENTAZIONE PARTICOLARE AL RICORSO?
È consigliabile allegare documentazione proveniente da pubbliche amministrazioni o istituzioni.
In particolare, quando il beneficiario versa in precarie condizioni di salute, è massimamente opportuno allegare certificazioni del medico di base, degli ospedali, delle case di cura o della A.S.L. competente.
Il procedimento è in questo modo più rapido ed economico in quanto si evita la consulenza medica disposta d'ufficio dal Giudice.
Inoltre occorre allegare la documentazione da cui risultano redditi, introiti e proprietà del soggetto beneficiario della tutela.

 

9) CHI PUÒ ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?
Il soggetto può essere designato dallo stesso beneficiario, anche in vista della futura incapacità.
In alternativa il Giudice preferisce il coniuge, il convivente, il padre, la madre, i figli, i fratelli o le sorelle, i parenti entro il quarto grado.

 

10) È POSSIBILE CHE IL PROCEDIMENTO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO SFOCI NELL'INTERDIZIONE E VICEVERSA?
Si. Se viene promosso il giudizio di amministrazione di sostengo ma appare opportuna la misura dell'interdizione il Tribunale procede in tal senso.
Vale ovviamente anche la regola inversa.

 

11) È POSSIBILE CHIEDERE CHE IL GIUDICE AUTORIZZI L'AMMINISTRATORE A VENDERE BENI, MOBILI O IMMOBILI?
Si, sempre che si dimostri l'interesse del beneficiario alla vendita.
In questo caso è opportuno allegare una perizia giurata di un tecnico specializzato nel settore.

 

12) COME FACCIO A SAPERE SE UNA PERSONA HA LA PIENA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE E NON È SOTTOPOSTA AD ALCUNA MISURA PROTETTIVA?
L'unico modo è domandare un estratto dell'atto di nascita.
L'Ufficiale di Stato Civile, infatti, è tenuto ad annotarvi i provvedimenti di nomina dell'amministratore di sostegno, del tutore e del curatore.

 

13) IN QUALI CASI PUÒ ESSERE UTILE L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?
Per tutelare le seguenti categorie:
- anziani
- disabili
- malati psichici
- soggetti affetti da patologie invalidanti o progressivamente invalidanti
- soggetti costretti a letto
- lungodegenti

 

14) COSA ACCADE SE VIENE VIOLATO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE TUTELARE?
Gli atti compiuti in violazione del provvedimento sono annullabili.
Le regole per le impugnazione sono diverse per l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno.

 

15) CHE COS'È L'INCAPACITÀ NATURALE?
Si parla di incapacità naturale quando un soggetto è formalmente nel pieno possesso delle sue facoltà ma in realtà è incapace di intendere e di volere.
Gli atti compiuti dal soggetto incapace sono annullabili, se hanno recato un grave pregiudizio all'autore.
I contratti sono annullabili se si prova la mala fede dell'altro contraente.

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