IL LICENZIAMENTO IN ITALIA
LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI IN MATERIA DI LICENZIAMENTO
1) CHE COS'E' IL LICENZIAMENTO?
E' l'atto con cui il datore di lavoro recede unilateralmente dal contratto di lavoro.
2) IN QUALI CASI SI PUO' LICENZIARE?
Nel nostro Ordinamento è possibile licenziare per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e per giustificato motivo oggettivo.
3) CHE COS'E' IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO?
È quello che dipende da una riorganizzazione dell'azienda o da uno stato di crisi.
4) CHE COS'E' IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA?
È quello intimato ai sensi dell'art.2119 del codice civile. Se il lavoratore si macchia di una colpa così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro il datore può intimargli il licenziamento per giusta causa (così detto in tronco) ed interrompere il rapporto immediatamente.
5) QUALE E' LA CASISTICA DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA?
Il licenziamento per giusta causa è il provvedimento più radicale che possa assumere il datore di lavoro nei confronti del lavoratore e pertanto occorre che la condotta di quest'ultimo sia di straordinaria gravità, e che oltretutto leda il rapporto di fiducia fra le parti. La giurisprudenza in materia è ondeggiante, anche se è possibile affermare che possano portare al licenziamento per giusta causa le seguenti condotte: rifiuto reiterato di eseguire la prestazione lavorativa, sottrazione o distruzione di beni aziendali, commissione di gravi reati. L'infedeltà della condotta (o la gravità della stessa) va valutata anche in relazione al ruolo ricoperto dal dipendente all'interno dell'azienda.
6) CHE COS'E' IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFITCATO MOTIVO SOGGETTIVO?
È quello che dipende da un inadempimento del lavoratore rispetto alle proprie obbligazioni, ma che non è così grave da portare ad una interruzione immediata del rapporto. Al lavoratore allontanato dal posto di lavoro viene in questi casi garantito il preavviso, con termine variabile a seconda di quanto previsto dagli accordi collettivi di settore.
7) QUALE E' LA CASISTICA DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO?
Reiterate infrazioni disciplinari, rissa sul posto di lavoro, abbandono del posto di lavoro.
È inoltre il contratto collettivo che talvolta specifica quali condotte siano passibili di licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
8) IN CHE FORMA VA COMUNICATO IL LICENZIAMENTO?
Rigorosamente per iscritto. La consegna può avvenire brevi manu (con il meccanismo della raccomandata a mano, controfirmata dal lavoratore) o a mezzo posta (utilizzando la canonica raccomandata con ricevuta di ritorno).
9) ENTRO QUALE TERMINE OCCORRE IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO?
Entro il termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione del licenziamento (termine decadenziale). L'impugnazione non necessita di alcuna forma solenne ma è sufficiente che il lavoratore, o il Sindacato, o il Legale incarico dell'assistenza comunichino espressamente la volontà di impugnare il provvedimento datoriale.
10) COSA ACCADE DOPO L'IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO?
Il lavoratore ha l'obbligo di promuovere, dinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro, un tentativo di conciliazione, in assenza del quale non è possibile promuovere la domanda dinanzi al Giudice del Lavoro e far valere compiutamente i propri diritti. Il tentativo di conciliazione si considera esperito nel caso in cui la Commissione di Conciliazione non fissi l'udienza fra le parti entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza.
11) COSA ACCADE IN CASO DI MANCATA CONCILIAZIONE?
Il lavoratore ha 5 anni di tempo dal licenziamento per promuovere l'azione giudiziaria (termine prescrizionale). È necessaria l'assistenza di un legale.
12) COSA ACCADE SE IL LICENZIAMENTO E' DICHIARATO ILLEGITTIMO DAL GIUDICE?
Se il lavoratore può invocare la tutela prevista dall'art.18 dello Statuto dei Lavoratori avrà due alternative:
potrà chiedere di essere reintegrato sul posto di lavoro e contestualmente domandare un risarcimento pari alle somme che avrebbe percepito dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
in alternativa potrà chiedere, in luogo della reintegra, un risarcimento pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Se il lavoratore non potrà invocare l'applicazione dello Statuto dei Lavoratori il datore di lavoro potrà scegliere di riassumere (ex novo, quindi) il dipendente (entro 3 giorni dalla pubblicazione della sentenza) ovvero di versargli il risarcimento stabilito dal Giudice, variabile da 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a seconda dell'anzianità di lavoro, del comportamento delle parti e delle dimensioni dell'azienda (con anzianità superiori a 10 o 20 anni la sentenza può prevedere un risarcimento fino a 10 e 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto).
13) COME E' RIPARTITO L'ONERE DELLA PROVA IN GIUDIZIO?
Il datore di lavoro deve dimostrare la legittimità del licenziamento, e quindi l'illiceità della condotta del lavoratore. Inoltre, qualora sia stato intimato il licenziamento per giusta causa il datore di lavoro dovrà altresì dimostrare che l'illecito non consentiva la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro e che quindi non era possibile battere la via del licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Il lavoratore, dal canto suo, qualora chieda il risarcimento di ulteriori danni rispetto a quelli canonici (per es. danno all'immagine o alla professionalità) dovrà fornire la relativa prova in giudizio.
14) VI SONO DEI LICENZIAMENTI IN OGNI CASO NULLI?
A prescindere dalle dimensioni dell'azienda il licenziamento è radicalmente nullo e importa il reintegro del lavoratore quando è intimato alla lavoratrice madre, per ragioni sindacali, per motivi religiosi, razziali, di lingua, nazionalità ed in generale in tutti i casi in cui vi è un motivo illecito.
15) CHI PAGA LE SPESE LEGALI NEL PROCESSO DEL LAVORO?
In linea tendenziale le spese legali sono anticipate dalle parti ed il Giudice garantisce alla parte vittoriosa il rimborso delle proprie. Non è tuttavia infrequente che venga disposta la così detta compensazione delle spese legali, in forza della quale ogni parte sarà tenuta a pagarsi il proprio avvocato.
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